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Cosa succede se un’impresa vende un edificio “sulla carta” e poi fallisce?

Cosa succede se un’impresa vende un edificio “sulla carta” e poi fallisce

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Cosa succede se un’impresa vende un edificio “sulla carta” e poi fallisce? L’acquirente dell’edificio ha la prelazione sull’asta giudiziaria in caso l’edificio sia trasferito nell’ambito della procedura esecutiva contro l’impresa fallita? Ecco cosa risponde la Consulta della Corte Costituzionale.

La prelazione dell’acquirente che ha acquistato l’edificio sulla carta, in caso tale edificio rientri nella procedura giudiziaria contro l’impresa costruttrice fallita, non rispetta la costituzione. Lo dice la sentenza 43 del 23 febbraio 2022 stabilendo che tale tutela sia riservata solo a chi abbia comprato un edificio dopo la richiesta del permesso a costruire, non semplicemente “sulla carta”.

Con la sentenza 32 del 2018 la stessa Corte Costituzionale aveva detto legittima la norma per cui un costruttore che vende un immobile in corso di costruzione deve rilasciare una garanzia all’acquirente, come da legge 122/2005, mentre ciò non accade per la vendita solo “sulla carta”.

Di conseguenza, anche la prelazione dell’acquirente in caso di procedura giudiziaria non va applicata, a meno che non accada dopo la consegna dell’immobile da parte della società all’acquirente e dopo la trasformazione dell’immobile in residenza principale. Solo allora l’acquirente ha la prelazione d’acquisto al prezzo definitivo d’asta. In ogni caso, l’acquirente paga due volte.

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