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Fondo Speciale per Lavori straordinari in condominio

Per poter procedere a lavori straordinari in condominio è indispensabile la costituzione di un fondo speciale, senza il quale la delibera assembleare che ha dato l’approvazione agli interventi è nulla. A ribadirlo è stata di recente la Cassazione, con l’ordinanza n. 9388, interpretando il nuovo l’articolo 1135, comma 1, n. 4, del Codice Civile, dopo la riforma del condominio del 2012. Vediamo nel dettaglio quanto precisato.

Cosa dice l’articolo 1134, comma 1, n. 4, del Codice Civile

Partiamo con quanto disposto dall’articolo 1135, comma 1, n. 4, del Codice Civile: “L’assemblea dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.

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L’ordinanza della Cassazione

Nel pronunciare la sua ordinanza, la Cassazione ha confermato che l’interpretazione dell’articolo 1135, comma 1, n. 4, del Codice Civile, “come modificato dapprima dalla legge n. 220 del 2012 e poi dal dl n. 145 del 2013, convertito nella legge n. 9 del 2014”, deve essere fatta ritenendo “che la medesima delibera di approvazione di interventi di manutenzione straordinaria o di innovazioni provveda anche a costituire un preventivo fondo speciale di importo pari all’ammontare predeterminato dei lavori, ovvero, se sia così previsto dal contratto, un fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione del progressivo stato di avanzamento delle opere”.

I Supremi giudici hanno quindi chiarito che una deliberazione assembleare non può avere un contenuto contrario all’articolo. 1135, comma 1, n. 4, del Codice Civile, “decidendo di soprassedere dall’allestimento del fondo stesso o modificandone le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur in presenza del consenso dell’appaltatore, in quanto tale deliberazione si pone come potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti al condominio, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò deve ritenersi nulla”.

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